30/11/2023
Congedi e permessi in favore di piu' richiedenti


 

L’INPS, con il messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023, ha precisato che fermo restando che il congedo straordinario di cui all’art.42, c. 5 del D.lgs. 151/2001 non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona con disabilità grave, è invece possibile autorizzare sia la fruizione del predetto congedo che la fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992 a più lavoratori per l’assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, alternativamente e purché non negli stessi giorni.

La precisazione dell’INPS ruota intorno alla modifica disposta dal D.lgs. 105/2022, entrato in vigore dal 13 agosto 2022, che tra l’altro è intervenuto sull’art. 33 della Legge 104/1992, eliminando il principio del c.d. referente unico all’assistenza con riferimento alla fruizione dei permessi disciplinati dal comma 3 del citato art.33.

Ne deriva che può essere accolta una domanda di congedo straordinario relativa a periodi per i quali risultino già rilasciate autorizzazioni per la fruizione di tre giorni di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, o del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001) o delle ore di permesso alternative al prolungamento (art. 33, comma 2, della legge n. 104/1992 e art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001) per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

Allo stesso modo, per i mesi in cui risultino già autorizzati periodi di congedo straordinario, potranno essere autorizzate domande per fruire di tre giorni di permesso mensile/prolungamento del congedo parentale oppure di ore di permesso alternative al prolungamento del congedo parentale presentate da altri referenti, per assistere la stessa persona disabile in situazione di gravità.

In ogni caso, come ricordato all’inizio, i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.

27/11/2023, Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Bologna




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