Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 26 del 30 Giugno 2021, ha approvato il DL 30/06/2021 n.99 (in GU 155/2021) che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.
Più precisamente il decreto introduce importanti novità in materia di lavoro, prevedendo ulteriori 17 settimane di CIGO Covid-19 da fruire nel periodo 1° luglio 2021 - 31 ottobre 2021, per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili (codici ATECO 13, 14, 15). Le domande possono essere presentate per i lavoratori in forza al 30 giugno 2021. Per i trattamenti CIGO Covid-19 non è dovuto il contributo addizionale. Fino al 31 ottobre 2021 ai citati datori di lavoro restano prelusi (salvo alcune deroghe) il licenziamento per GMO e quelli collettivi.
Si prevede inoltre che ai datori di lavoro fruitori della CIGO Covid-19 fino al 30/06/2021 (art. 8, c. 1 DL 41/2021) che non possono fruire degli ammortizzatori tradizionali ai sensi del DLGS 148/2015 venga riconosciuta la possibilità di fruire della CIGS, per l'anno 2021, per un periodo massimo di 13 settimane fino al 31 dicembre 2021. Anche per questi vale il divieto di licenziamento (salvo deroghe).
Nell'Avviso Comune sottoscritto ieri a Palazzo Chigi, le parti sociali si sono al riguardo impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la legge e il decreto-legge oggi approvato prevedono in alternativa ai licenziamenti.
Il testo prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI).