10/06/2021
Governo: approvazione decreto legge relativo a misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori


Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8/6/2021, che introduce misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

Nelle more dell’attuazione della legge di delega relativa all’assegno unico familiare, il decreto-legge introduce misure immediatamente efficaci, di durata temporanea, volte a sostenere la genitorialità. Al contempo, si potenziano i vigenti assegni per il nucleo familiare.

Il testo, tra l’altro, introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo (“assegno ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare. L’assegno “ponte” spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere all’assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui e rispettare requisiti specifici.  

L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi e alla situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE; in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30% e per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro. Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a 1.056 euro per nucleo e 674 euro per figlio.

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

 

Modalità di presentazione della domanda e decorrenza

La domanda è presentata in modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato, secondo le modalità indicate dall’INPS entro il 30 giugno 2021. Resta ferma la decorrenza della misura dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.




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