L’Inps con il messaggio n. 1822 del 30 aprile 2020, in seguito alle numerose richieste di chiarimento per l’emergenza sanitaria da Covid-19, ha riepilogato le disposizioni vigenti in merito al rapporto intercorrente tra i diversi trattamenti di integrazione salariale (CIG), assegno ordinario (FIS), CIG in deroga e l’indennità di malattia. L'istituto ricorda in primo luogo la normativa in vigore, ovvero il decreto legislativo n. 148/2015 del Jobs act , per il quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”. Dunque, così come specificato dalla circolare n. 197/2015, se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali. Qualora lo stato di malattia, invece, sia precedente l’inizio della sospensione dell’attività si avranno due casi: se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in Cig dalla data di inizio della stessa; qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità, se prevista dalla vigente legislazione. Inoltre, se l’intervento di cassa integrazione è relativo ad una contrazione dell’attività lavorativa, quindi riguarda dipendenti lavoranti ad orario ridotto, prevale l’indennità economica di malattia. Le regole per la cassa integrazione ordinaria si applicano in via analogica alla Cig in deroga. Infine, l'Istituto precisa che anche per l’assegno ordinario, come illustrato nella circolare n. 130/2017, è necessario distinguere l’ipotesi in cui la malattia sia insorta durante il periodo di sospensione o se precedente l’inizio della sospensione stessa.