02/03/2020
Congedo del padre: aumentano i giorni ma rimangono le vecchie istruzioni operative


L'INPS, con il messaggio n. 679 del 21 febbraio 2020, ha fornito alcune indicazioni in merito al congedo per i padri lavoratori dipendenti ex art. 4, c. 24, L. 92/2012, per le nescite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell'anno 2020. Si ricorda, innanzi tutto che, l'art. 1, c. 342, lett. a), della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ha stabilito che le disposizioni relative al congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – introdotte in via sperimentale dall'art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012 - si applicano anche alle nascite e alle adozioni/affidamenti avvenute nell'anno 2020 (1° gennaio – 31 dicembre). Inoltre, per effetto dell'art. 1, c. 342, lett. b), della L. 160/2019, la durata del congedo obbligatorio è aumentata, per l'anno 2020, a sette giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso, rispettivamente, di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore. All'istituto in esame continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto interministeriale 22.12.2012 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 37 del 13.2.2013). Valgono, inoltre, le istruzioni operative impartite dall'INPS con la circolare 40/2013 ed i mesaggio n. 6499/2013 e n. 591/2019




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