26/04/2018
Tirocini: focus sull'apprendimento piu' che sulla mera prestazione lavorativa


L'INL, con la circolare n. 8 del 18 aprile 2018, ha fornito indicazioni, aventi valenza orientativa dell'attività di vigilanza, in materia di tirocini.

Innanzi tutto, la verifica ispettiva deve valutare complessivamente le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa, nell'osservanza delle normativa regionale.

Si rileva, inoltre, che l'attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo o l'assenza di uno degli elementi essenziali – quali ad esempio la convenzione di tirocinio o il Piano formativo individuale – come pure la violazione dei requisiti soggettivi previsti in capo al tirocinante, al soggetto ospitante e al promotore, si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto, riconducendo lo stesso nella fattispecie in termini di rapporto di lavoro.

Le medesime considerazioni valgono nelle ipotesi di assoggettamento del tirocinante alle stesse regole vigenti per il personale dipendente in relazione, in particolare, alla gestione delle presenze e all'organizzazione dell'orario (si pensi, ad esempio, alla sussistenza di forme di autorizzazione preventiva per le assenze assimilabili alla richiesta di ferie o all'organizzazione delle attività in turni in modo tale che il tirocinante integri "team" di lavoro), oppure nel caso di imposizione al tirocinante di standard di rendimento periodici, rilevati mediante i sistemi di misurazione utilizzati per i lavoratori, in funzione del raggiungimento degli obiettivi produttivi aziendali.

L'INL chiarisce anche quali siano le conseguenze sanzionatorie in caso di superamento della durata massima del tirocinio stabilita dalla legge regionale. In particolare, la prosecuzione di fatto del rapporto, non più coperto dalla comunicazione preventiva afferente ad un tirocinio scaduto ex lege, non potrà che essere ricondotta ad una prestazione lavorativa che, se connotata dagli indici della subordinazione, comporterà l'applicazione della maxisanzione. Nel caso in cui, diversamente, il superamento della durata del tirocinio prevista nel PFI risulti comunque inferiore alla durata massima stabilita dalla legge regionale, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti di regolarità del rapporto formativo, la fattispecie andrà ricondotta ad una semplice proroga.

Sempre in tema di sanzioni, si rileva che è prevista l'intimazione alla cessazione del tirocinio, pena l'interdizione per il soggetto promotore e/o ospitante ad attivarne altri nei successivi 12/18 mesi, per le seguenti violazioni definite non sanabili relative:

  • ai soggetti titolati alla promozione;
  • alle caratteristiche soggettive e oggettive richieste al soggetto ospitante del tirocinio;
  • alla proporzione tra organico del soggetto ospitante e numero di tirocini;
  • alla durata massima del tirocinio;
  • al numero di tirocini attivabili contemporaneamente;
  • al numero o alle percentuali di assunzione dei tirocinanti ospitati in precedenza;
  • alla convenzione richiesta ed al relativo piano formativo.

Diversamente sono soggette, in una prima fase, a semplice invito alla regolarizzazione e, in caso di successivo inadempimento, alla medesima procedura di intimazione ed interdizione, le seguenti ipotesi sanabili:

  • inadempienza dei compiti richiesti ai soggetti promotori e ai soggetti ospitanti e ai rispettivi tutor;
  • violazioni della convenzione o del piano formativo, nel caso in cui la durata residua del tirocinio consenta di ripristinare le condizioni per il conseguimento degli obiettivi stabiliti;
  • violazioni della durata massima del tirocinio, quando al momento dell'accertamento non sia ancora superata la durata massima stabilita dalla norma regionale.

La mancata corresponsione dell'indennità indicata formalmente nel PFI, comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

Infine, per le Regioni che attualmente non hanno ancora recepito le linee guida 25.5.2017 con proprio atto normativo trova ancora applicazione, come già chiarito, la disciplina regionale già adottata.




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