L'Agenzia delle entrate, in occasione del Forum Lavoro/Fiscale tenutosi in data 29 novembre 2017, ha confermato che l'utilizzo dei servizi welfare indicati all'art. 51, c. 2, lett. f), D.p.r. 917/1986 (TUIR) secondo le previsioni di un regolamento aziendale, consente l'integrale deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro ai sensi art. 95 del medesimo TUIR.
A tal proposito, il Fisco ha ricordato che, in base alla nuova formulazione della lettera f) del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100" (opere e servizi aventi finalità di istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto). La deducibilità integrale del costo presuppone – laddove i benefit vengano offerti in conformità ad un regolamento – che il regolamento contenga statuizioni volte a configurare un vero e proprio vincolo obbligatorio. In assenza di tali previsioni, continua ad applicarsi l'ordinario limite di deducibilità del 5 per mille previsto per le erogazioni volontarie. La deducibilità integrale del costo sostenuto presuppone, pertanto, una disamina delle previsioni contenute nel regolamento aziendale, che, in caso di dubbio, può essere richiesta anche all'Agenzia delle entrate in sede di presentazione di un'istanza di interpello.
Sempre in materia di lavoro, sono stati forniti i seguenti chiarimenti: