28/04/2017
Criteri interpretativi ed applicativi di concessione della CIGO


L'INPS, con la delibera 21/03/2017 n. 5 ha fornito alle proprie sedi territoriali alcune indicazioni operative a cui devono attenersi ai fini della concessione della CIGO, ai sensi del DM 15/04/2016, tra le quali che la prova della probabilità di ripresa dell'attività è data dalle concrete iniziative dell'impresa, indicate nella Relazione, volte a ricercare ulteriori occasioni di business e non dal mero conseguimento di ordini e commesse.

Invece, nel caso in cui questi ultimi sono relativi ad un periodo successivo a quello della domanda, l'azienda è esonerata dal produrre ulteriori strumenti probatori e la prospettiva di ripresa si intende provata.

Inoltre, poiché il citato decreto assegna un ruolo centrale alla Relazione, riconoscendo la possibilità all'azienda di produrre ulteriore documentazione, la domanda di CIGO deve essere decisa sia sulla base della Relazione medesima che tenendo conto dei documenti allegati.

Se nel periodo che intercorre tra la domanda di CIGO e la sua decisione (che deve avvenire entro 90 giorni) l'azienda ha nel frattempo ripreso l'attività, il presupposto della previsione di ripresa si intende soddisfatto e sufficiente ai fini del riconoscimento dell'ammortizzatore sociale.

In merito agli eventi metereologici, l'INPS ricorda che poiché i bollettini sono già in possesso della P.A., al fine di ritenere provati i presupposti di legge per la concessione della CIGO, l'azienda può fare riferimento agli stessi dati in possesso della P.A..

Inoltre, in caso di temperature particolarmente elevate o rigide, dovranno essere prese in considerazione anche quelle percepite espressamente indicate nei citati bollettini meteorologici, se queste sono maggiori o inferiori alla temperature reale.

Infine, in caso di rigetto della domanda, l'INPS sarà sempre tenuto ad un'adeguata motivazione indicando le dettagliate ragioni ed evidenziando l'avvenuta integrazione dell'istruttoria o i motivi per i quali la stessa non è stata attivata.




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