Con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l’Inps ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’esonero contributivo triennale, previsto dalla Legge di Stabilità 2015, sulle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare, la circolare ha evidenziato che è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo triennale, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo IVS[1], destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile.
Viceversa, non sono soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione, ancorché di natura obbligatoria:
Infine, si ricorda che nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato ad indeterminato, ovvero in caso di stabilizzazione entro 6 mesi dalla scadenza del contratto a termine, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40%[7]. In quest’ultimo caso (stabilizzazione entro 6 mesi), la restituzione del contributo addizionale opera con l’applicazione delle decurtazioni sulla base dei mesi intercorsi fra la scadenza del rapporto a termine e l’assunzione con contratto a tempo indeterminato.