Il Consiglio dei Ministri, in data 20 febbraio 2015, ha approvato in via definitiva il decreto legislativo sul contratto a tutele crescenti (in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
Tra le novità, rispetto alla precedente versione, si segnalano le seguenti:
- Le disposizioni si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
- La retribuzione presa a riferimento ai fini della determinazione della misura dell’indennità risarcitoria non è più quella globale di fatto, ma la retribuzione utile ai fini del tfr;
- Nelle ipotesi che giustificano la reintegrazione del lavoratore, il datore di lavoro è condannato anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, ma senza (novità) l’applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
- In sede di conciliazione, le eventuali ulteriori somme, oltre all’importo offerto dal datore di lavoro (esente sia ai fini Irpef che ai fini contributivi), pattuite a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario;
- La comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto al centro per l’impiego, è integrata da un’ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione obbligatoria citata. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria è conseguentemente riformulato.