29/06/2023
Under 36: fruibile l'esonero per il 2022 e il 2023


A seguito della decisione C (2023) 4061 final del 19 giugno 2023 della Commissione europea che ha autorizzato la concedibilità degli esoneri per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato relative agli under 36 effettuate dal 1° luglio 2022 ed entro il 31 dicembre 2023, sono arrivate anche le indicazioni dell'INPS (circolare 22 giugno 2023, n. 57) per l'applicazione dell'agevolazione contributiva a favore dei datori di lavoro.

In particolare, la misura, da ultimo prevista dalla Legge di Bilancio 2023 all’articolo 1, comma 297, ha stabilito che alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con al-tro datore di lavoro, effettuate nel periodo sopra citato, il limite massimo di importo concedibile sia innalzato a 8.000 euro annui (prima era di 6.000).

Alla misura in questione non possono accedere le amministrazioni pubbliche e i settori esclusi dal Temporary Crisis and Transition Framework, ovvero: le imprese del comparto finanziario, domestico e quelle sanzionate dall'UE.

I rapporti di lavoro incentivati

Gli esoneri in oggetto mutuano parte della disciplina generale da quella prevista per l’esonero strutturale giovanile (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 114, Legge di Bilancio 2018), pari al 50% dei contributi dato-riali nel limite massimo di 3.000 euro annui. Peraltro, quest'ultimo esonero, considerata la sua natura auto-noma, resta liberamente fruibile in alternativa a quello temporaneamente introdotto dalla Legge di Bilancio2021 e dalla legge di Bilancio 2023. Al riguardo, va altresì considerato che l’esonero strutturale giovanile non è subordinato al rispetto delle condizioni previste per l’applicazione dal Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato, essendo una misura generalizzata e la cui disciplina non è sussumibile tra quelle previste dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

La misura

Per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (6.000/12) e, per i rap-porti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, tale soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Invece, l’incentivo previsto dalla legge di Bilancio 2023, valevole per le sole assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, come detto è pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, paria 666,66 euro (8.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati/trasformati e risolti nel corso del mese, detta so-glia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,50 euro (666,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nella circolare INPS, infine, sono riassunte le condizioni generali e specifiche di spettanza degli incentivi con esemplificazioni relative ai casi particolari, la compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, il coordinamento con altre tipologie di incentivi e le modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nel flusso Uniemens.




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