07/01/2020
Compensazioni in F24: arrivano i primi chiarimenti delle Entrate


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dal DL 124/2019 (L. 157/2019) in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione ex art. 3, commi da 1 a 3.

In particolare, per ciò che concerne i crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), si chiarisce che sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla risoluzione:

  1. imposte sostitutive;
  2. imposte sui redditi e addizionali;
  3. IRAP;
  4. IVA.

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

L'obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

La disposizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Con riferimento alle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (art. 3, c. 2, DL 124/2019), l'Amministrazione finanziaria ha precisato che, visto il riferimento ai "crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta", l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del "bonus 80 euro" e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 175/2014, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla risoluzione 110/2019, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. imposte sostitutive;
  2. imposte sui redditi e addizionali;
  3. IRAP;
  4. IVA;
  5. agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi6;
  6. sostituti d'imposta.

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.

Infine, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i suddetti servizi telematici.




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