L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del DL 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), nel testo introdotto in sede di conversione in legge 157/2019.
La norma, recante ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera, dispone (dopo le modifiche disposte dalla Camera dei deputati), con decorrenza 1.1.2020, quanto segue (inserimento dell'art. 17-bis, nel D.Lgs. 241/1997):
N.B. (dossier parlamentare) - L'applicazione delle disposizioni richiamate è limitata alle opere e ai servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera – in contesti c.d labour intensive - presso le sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, o comunque a lui riconducibili, e per un importo complessivo che superi la soglia di 200.000 euro annui.
Il versamento delle ritenute è, comunque, effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione;
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate possono, inoltre, essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.
Nel caso in cui entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni di cui sopra ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni (periodo che consente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso) all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Il dossier parlamentare precisa altresì che il termine di 90 giorni consente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento.
Il predetto documento ricorda, inoltre, che l'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede che la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso.
In tali casi, infine, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute;
Gli obblighi previsti dall'articolo in commento non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2 (5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento), dei seguenti requisiti:
È vietato alle imprese appaltatrici/subappaltatrici, destinatarie della disposizione in esame, di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. La disposizione non si applica alle imprese appaltatrici e subappaltatrici o affidatarie che presentano i requisiti previsti per potere procedere autonomamente al versamento delle ritenute.
E' confermato, infine, che le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020. In proposito, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 108/2019, ha chiarito che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.