07/02/2018
Omissioni contributive: la Cassazione conferma la linea dell'Inps sulle modalita' di calcolo


L'Inps, con il messaggio n. 437 del 31 gennaio 2018, è tornata ad esprimersi in materia di omesso versamento delle ritenute previdenziali, confermando le modalità di determinazione dell'importo di euro 10.000 euro annui, da cui scatta la sanzione penale, già impartite con la circolare n. 121/2016.

Si ricorda, innanzitutto, che il D.Lgs. n. 8/2016 ha disposto la depenalizzazione del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, introducendo una distinzione correlata al valore dell'omissione compiuta dal datore di lavoro: per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a euro 10.000 annui è stata prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a euro 1.032; per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro 10.000 annui, nei confronti del datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.

L'istituto aveva precisato che l'arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l'identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). Si era pertanto chiarito che i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell'anno precedente all'annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell'annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).

Considerando la diversa interpretazione fornita in proposito dall'INL, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione che, con l'informazione provvisoria n. 1, N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell'individuazione dell'importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell'anno precedente – novembre dell'anno in corso).

Restano confermate, pertanto, le indicazioni formulate dall'Inps.

 




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