06/10/2017
Cassazione: legittimita' del licenziamento inviato alla residenza comunicata


Con sentenza n. 22295/2017, la Corte di Cassazione ha affermato, partendo dall’obbligo di comunicazione della propria residenza previsto dall’art. 3 del CCNL dei metalmeccanici, la legittimità del licenziamento disciplinare comunicato alla residenza comunicata dalla lavoratrice all’inizio del rapporto nonostante che successivamente questa fosse mutata.

Per comprendere la questione è necessario riassumere brevemente la questione partendo dallla decisione della Corte di Appello.

Il datore di lavoro aveva inviato la lettera di licenziamento all’indirizzo comunicato all’inizio del rapporto di lavoro che, nonostante il cambio dello stesso, non era stato aggiornato.

Successivamente, venuto a conoscenza del vero indirizzo, il datore aveva comunicato un secondo licenziamento al domicilio effettivo.

La Corte di Appello aveva definito inefficace il secondo licenziamento in quanto inviato oltre il termine massimo previsto dal CCNL (sei giorni dalla presentazione delle giustificazioni) ed aveva ritenuto irrilevante il primo licenziamento in quanto inviato all’indirizzo sbagliato. Secondo la Corte la variazione di residenza doveva ritenersi “acquisita dall’azienda mediante la comunicazione che la lavoratrice aveva effettuato per esplicare l’opzione al mantenimento in azienda del TFR”.

Con il ricorso in Cassazione l’impresa sosteneva che la comunicazione pervenuta ai fini della destinazione del TFR, aveva una diversa finalità.

La Suprema Corte ha aderito all’indirizzo espresso dal datore di lavoro affermando che l’art. 3 del CCNL “impone, anche in ossequio al principio di buonafede e di correttezza che regola il rapporto di lavoro, che il lavoratore comunichi per iscritto eventuali successive variazioni di domicilio in modo da rendere tempestivamente edotto il datore di lavoro dell’indirizzo ove lo stesso può essere reperibile”.

Di conseguenza, rinviando la decisione di merito alla Corte di Appello in diversa composizione, la Cassazione ha ritenuto perfettamente valido il primo licenziamento, atteso che, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si configura una presunzione di conoscenza della corrispondenza.

 




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