L'INL, con la circolare n. 5 del 9 agosto 2017, ha fornito precisazioni in merito alle conseguenze sanzionatorie o di altra natura alle quali può essere soggetto l'utilizzatore di prestazioni occasionali.
Innanzitutto, sono prese in considerazione le ipotesi in cui è prevista la trasformazione del rapporto occasionale in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, e si specifica quanto segue:
Ulteriori indicazioni, con specifico riferimento al contratto di prestazione occasionale, riguardano la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 che trova applicazione in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, ovvero se si ricorre al lavoro occasionale pur avendo alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. La stessa è applicata "per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione". La circolare precisa che:
La circolare, dopo aver precisato che per l'ipotesi di violazione delle norme sui riposi e sulle pause trova applicazione la disciplina specifica in materia, fornisce anche alcuni chiarimenti anche in ordine al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la c.d. maxisanzione per lavoro "nero". In particolare, si precisa che:
- si applica esclusivamente la sanzione amministrativa precedentemente esposta (da 500 a 2.500 euro) se, ferma restando la registrazione delle parti sulla piattaforma INPS, ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) la prestazione è comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore); b) la prestazione può effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione;
- trova applicazione la c.d. maxisanzione per lavoro "nero", laddove concorra il requisito della subordinazione, in assenza di anche uno solo dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b);
- trova applicazione la maxisanzione, in assenza di uno dei requisiti predetti, anche qualora la comunicazione venga effettuata nel corso dell'accesso ispettivo;
- si applica la maxisanzione in presenza di una revoca della comunicazione a fronte di una prestazione di lavoro che, a seguito di accertamenti, risulti effettivamente resa.