Con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, l'Inps ha fornito indicazioni in merito ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, recependo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 185/2016.
L'istituto previdenziale conferma che potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento le domande di CIGO aventi le causali contrassegnate dai seguenti codici evento, relativi ad eventi oggettivamente non evitabili (EONE):
1 Motivi meteorologici-Settore industria
2 Motivi meteorologici-Settore edilizia
3 Incendi, crolli o alluvioni
4 Impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità
La norma si applica alle domande presentate dall'8 ottobre 2016. Le aziende potranno presentare un'unica domanda per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili che si verificano nel corso di un determinato mese entro la fine del mese successivo, superando così la precedente disciplina che prevedeva anche per questi eventi oggettivamente non evitabili il termine di 15 giorni di presentazione della domanda dall'inizio di ogni singolo evento di sospensione o riduzione. Il bollettino meteo potrà interessare un maggior arco temporale e le aziende potranno avere a disposizione un tempo più congruo per ottenere questa documentazione probatoria. Il messaggio propone i seguenti esempi:
Per quanto riguarda la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali, potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento le domande di assegno ordinario per le causali relative ad eventi oggettivamente non evitabili relativamente a:
impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità