14/01/2016
Dimissioni: nuova procedura di convalida Marzo 2016


Questa la nuova procedura per la richiesta di dimissioni, risoluzione consensuale e l’eventuale revoca:

1 – il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:

  1. richiedere il codice PIN INPS accedendo al sito www.inps.it (sempreché non l’abbia già ottenuto in passato);
  2. registrarsi al Ministero del Lavoro, accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l’abbia già fatto in passato);

2 – il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato:

  1. deve accedere al sito del Ministero del lavorowww.lavoro.gov.itform on-line per la trasmissione della comunicazione;
  2. andare alla pagine dedicata e aprire il form on-line per l’immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca;
  3. inviare il modello.

3 – il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà trasmesso:

  1. al datore di lavoro;
  2. alla Direzione territoriale del lavoro competente.

La nuova procedura, per effetto dell’art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2015entrerà in vigore il 12 marzo 2016.

Il fac-simile del nuovo modello di convalida delle dimissioni  

 

Dopo aver letto, per ben tre volte, il contenuto del decreto ed i suoi allegati, non riesco ad esentarmi dal dare un parere personale:

per dimettersi, un lavoratore dovrà:

  1. registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;
  2. registrarsi al sito dell’Inps ed avere il PIN personale. Operazione che richiede qualche giorno di tempo, in quanto dopo la registrazione, parte della password di accesso viene ricevuta, da chi si iscrive, per posta raccomandata;
  3. compilare un modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro (tra i quali il codice fiscale) ed i dati del rapporto di lavoro;
  4. inviare il tutto al sistema informatico SMV, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.

In pratica, per presentare le dimissioni sono previste 2 registrazioni internet e la compilazione di un modello telematico. Mi sembra un po’ troppo anche per chi è avvezzo all’uso del computer.

L’alternativa è andare presso uno dei soggetti abilitati, che effettuerà la procedura a nome del lavoratore:

  • Patronato,
  • Organizzazione sindacale,
  • Ente bilaterale,
  • Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003).

Inoltre, da quello che capisco, il modulo rappresenta il modello standard di dimissioni che obbligatoriamente dovrà essere utilizzato. Quindi, non si parla di convalida delle dimissioni ma di utilizzo di una procedura unica per le dimissioni o la risoluzione consensuale, che non permetterà l’utilizzo di altro mezzo. In pratica, per dimettersi non si potrà utilizzare altro format. Quindi, a mio avviso, si va oltre a quanto previsto dalla precedente normativa (art. 4, comma 17, della Legge 92/2012), che prevedeva una semplice convalida su di un qualsiasi modello di dimissioni compilato dal lavoratore. Dal 12 marzo, la procedura telematica, con le modalità sopra descritte, sarà l’unica percorribile per rendere efficaci le dimissioni/risoluzione consensuale.

Penso alle persone che non hanno dimestiche con l’informatica o chi, semplicemente, non ha un computer presso la propria abitazione. Queste persone non saranno più “libere” di comunicare le proprie dimissioni quale atto unilaterale e recettizio, con efficacia dal momento della ricezione delle stesse da parte del destinatario, ma dovranno, come minimo, soggiacere ai tempi prescritti per le registrazioni internet o alle file dei “soggetti abilitati” alla procedura.

E, per inciso, tutto questo è inserito in un decreto legislativo (151/2015) che ha come titolo: “semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese“.

 




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