Questa la nuova procedura per la richiesta di dimissioni, risoluzione consensuale e l’eventuale revoca:
1 – il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve:
2 – il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di un soggetto abilitato:
3 – il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca verrà trasmesso:
La nuova procedura, per effetto dell’art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 151 del 2015, entrerà in vigore il 12 marzo 2016.
Il fac-simile del nuovo modello di convalida delle dimissioni
Dopo aver letto, per ben tre volte, il contenuto del decreto ed i suoi allegati, non riesco ad esentarmi dal dare un parere personale:
per dimettersi, un lavoratore dovrà:
In pratica, per presentare le dimissioni sono previste 2 registrazioni internet e la compilazione di un modello telematico. Mi sembra un po’ troppo anche per chi è avvezzo all’uso del computer.
L’alternativa è andare presso uno dei soggetti abilitati, che effettuerà la procedura a nome del lavoratore:
Inoltre, da quello che capisco, il modulo rappresenta il modello standard di dimissioni che obbligatoriamente dovrà essere utilizzato. Quindi, non si parla di convalida delle dimissioni ma di utilizzo di una procedura unica per le dimissioni o la risoluzione consensuale, che non permetterà l’utilizzo di altro mezzo. In pratica, per dimettersi non si potrà utilizzare altro format. Quindi, a mio avviso, si va oltre a quanto previsto dalla precedente normativa (art. 4, comma 17, della Legge 92/2012), che prevedeva una semplice convalida su di un qualsiasi modello di dimissioni compilato dal lavoratore. Dal 12 marzo, la procedura telematica, con le modalità sopra descritte, sarà l’unica percorribile per rendere efficaci le dimissioni/risoluzione consensuale.
Penso alle persone che non hanno dimestiche con l’informatica o chi, semplicemente, non ha un computer presso la propria abitazione. Queste persone non saranno più “libere” di comunicare le proprie dimissioni quale atto unilaterale e recettizio, con efficacia dal momento della ricezione delle stesse da parte del destinatario, ma dovranno, come minimo, soggiacere ai tempi prescritti per le registrazioni internet o alle file dei “soggetti abilitati” alla procedura.
E, per inciso, tutto questo è inserito in un decreto legislativo (151/2015) che ha come titolo: “semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese“.